Art. 1 (Oggetto e finalità)
1. Le premesse sono parte integrante del presente decreto.
2. Il presente decreto individua le modalità di attuazione dell’articolo 9, comma 3 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 e dall’articolo 7, comma 3 del decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, convertito con modificazioni dalla L. 27 aprile 2022, n. 34, per le finalità indicate dalla legge, per l’erogazione di un contributo a fondo perduto di un importo complessivo nel limite massimo di spesa di euro 53.000.000,00 in favore dei gestori di impianti sportivi.
Art. 2 (Modalità di accesso al beneficio e di erogazione del contributo in favore dei gestori di impianti sportivi)
1. I soggetti che possono accedere al contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1, comma 2, sono le Associazioni e le Società Sportive che alla data del 02.03.2022 risultavano iscritte nel Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche, e che siano alla data di pubblicazione del presente decreto affiliate alle Federazioni Sportive, alle Discipline Sportive o agli Enti di Promozione Sportiva e che abbiano per oggetto sociale anche la gestione di impianti sportivi.
2. Il contributo a fondo perduto a valere sulle risorse di cui all’articolo 1 non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, convertito con modificazioni dalla L. 27 aprile 2022, n. 34.
3. I soggetti di cui al comma 1 presentano la richiesta di erogazione del contributo in modalità telematica alle Federazioni Sportive, alle Discipline Sportive o agli Enti di Promozione Sportiva presso cui sono affiliati.
4. Le richieste di erogazione del contributo destinato alla gestione e alla manutenzione degli impianti sportivi devono essere presentate nei termini di cui all’articolo 5.
5. Ciascuno degli organismi sportivi di cui al comma 3 verifica l’esistenza dei requisiti di ammissione di cui al successivo articolo 3 delle richieste di contributo ricevute, assevera il numero di tesserati dichiarato dalla Associazione o Società sportiva e predispone un prospetto, sulla base di un modello predisposto dal Dipartimento per lo sport, elencante i dati identificativi dei potenziali beneficiari; tale prospetto è trasmesso al medesimo Dipartimento nei termini di cui al successivo articolo 5.
6. Il Dipartimento per lo sport riceve i prospetti predisposti ai sensi del comma 5 e la documentazione allegata in fase di presentazione delle domande di richiesta del contributo, e provvede a determinare l’ammontare dei relativi contributi.
Art.3 (Presupposti oggettivi)
1. Possono avere accesso al contributo i soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, che soddisfino i seguenti presupposti oggettivi:
a) gestione, in virtù di un titolo di proprietà, di un contratto di affitto, di una concessione amministrativa o di altro negozio giuridico che ne legittimi il possesso o la detenzione in via esclusiva, di un impianto sportivo;
b) avere un numero di tesserati, presso gli enti di cui all’articolo 2, comma 1, alla data di pubblicazione del presente decreto, pari ad almeno 200 unità se tesserati con EPS o 30 unità se tesserati con FSN;
c) presentazione di una dichiarazione asseverata da tecnico abilitato con la quale si attesti che le misure e gli altri requisiti dell’impianto sportivo oggetto della richiesta di contributo siano conformi a quanto dichiarato;
d) presentazione di una dichiarazione di un dottore Commercialista che attesti il numero di tecnici sportivi dilettanti che abbiano ricevuto compensi dalla ASD/SSD e l’ammontare degli stessi ai sensi dell’art. 4 comma 1, lettera a) del presente decreto.
2. Il Dipartimento per lo Sport eroga le risorse ai beneficiari di cui all’articolo 2, previa verifica amministrativa della documentazione ricevuta dagli organismi sportivi, attraverso bonifico bancario, per tramite della Banca Nazionale del Lavoro, su apposito conto indicato dal beneficiario, intestato esclusivamente al codice fiscale delle Associazioni Sportive e Società Sportive Dilettantistiche.
3. I contributi spettanti alle Associazioni e Società Sportive ammesse, in relazione al numero delle richieste pervenute, potranno essere proporzionalmente diminuiti o aumentati nel rispetto delle somme totali messe a disposizione.
Art. 4 (Modalità di assegnazione, erogazione, verifica)
1. Il contributo di cui all’art. 1 sarà assegnato ai soggetti aventi diritto di cui al presente decreto come segue, salvo quanto previsto al successivo comma 3:
a) Euro quindicimila per palestre ad uso sportivo per ginnastica, danza, fitness, pesistica o altre discipline, anche di squadra, riconosciute dal CONI e dal CIP con una superficie utile lorda compresa tra 200 e 800 metri quadrati; euro ventimila per palestre ad uso sportivo per ginnastica, danza, fitness, pesistica o altre discipline riconosciute dal CONI e dal CIP con una superficie utile lorda compresa tra 801 e 1400 metri quadrati; euro venticinquemila per palestre ad uso sportivo per ginnastica, danza, fitness, pesistica o altre discipline riconosciute dal CONI e dal CIP con una superficie utile lorda compresa tra 1401 e 2000 metri quadrati; euro trentamila per palestre ad uso sportivo per ginnastica, danza, fitness, pesistica o altre discipline riconosciute dal CONI e dal CIP con una superficie utile lorda superiore a 2000 metri quadrati. Nel caso che un’associazione/società sportiva dilettantistica sia titolare di più di una palestra, anche di discipline differenti, per il conteggio dei mq sarà possibile effettuare la sommatoria delle metrature di ogni singola palestra fino al raggiungimento del contributo massimo erogabile pari a trentamila euro per le palestre con superficie utile lorda superiore a 2000 metri quadrati.
Per poter beneficiare del contributo di cui alla presente lettera, i soggetti di cui all’Art. 2 comma 1) devono aver erogato indennità e/o compensi per prestazioni sportive dilettantistiche ad almeno 4 tecnici, che non siano tra loro parenti ed affini sino al terzo grado, per un ammontare complessivo minimo di 10.000 euro dal primo gennaio 2022 al 30 giugno 2022.
b) Euro sessantamila per palazzi del ghiaccio coperti adibiti agli sport del ghiaccio con superficie ghiacciata pari ad almeno a 30 metri di lunghezza e 15 metri di larghezza.
2. Il Dipartimento per lo Sport eroga le risorse ai beneficiari di cui all’articolo 2, previa verifica amministrativa della documentazione ricevuta dagli organismi sportivi, attraverso bonifico bancario, per tramite della Banca Nazionale del Lavoro, su apposito conto indicato dal beneficiario, intestato esclusivamente al codice fiscale delle Associazioni Sportive e Società Sportive Dilettantistiche.
3. I contributi spettanti alle Associazioni e Società Sportive ammesse, in relazione al numero delle richieste pervenute, potranno essere proporzionalmente diminuiti o aumentati nel rispetto delle somme totali messe a disposizione.
Art. 5 (Termini)
1. Le richieste di accesso al beneficio dovranno essere presentate agli organismi sportivi di cui all’articolo 2, comma 3, entro 30 giorni dalla pubblicazione, sul sito del Dipartimento per lo Sport, del presente decreto.
2. Gli organismi sportivi di cui all’articolo 2, comma 3, dovranno presentare i prospetti di cui all’articolo 2, comma 5, mediante posta elettronica certificata al Dipartimento per lo Sport, indirizzo ufficiosport@pec.governo.it, entro i successivi 30 giorni.