Capo III
Voucher per l’acquisizione di servizi specialistici erogati da imprese creative
(Soggetti beneficiari)
1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente Capo le imprese operanti in qualunque settore, fatte salve le esclusioni derivanti dalla normativa in materia di aiuti di Stato applicabile di cui all’articolo 6, che intendono acquisire un supporto specialistico nel settore creativo.
2. Ai fini dell’accesso alle agevolazioni, le imprese di cui al comma 1, alla data di presentazione della domanda, devono comprovare il possesso dei requisiti di cui all’articolo 8, comma 2, ad eccezione dei requisiti di cui alla lettera c), del medesimo comma.
3. Sono, in ogni caso, escluse dalle agevolazioni di cui al presente Capo le imprese:
a) i cui legali rappresentanti o amministratori siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda;
b) nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
c) che si trovino in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni pubbliche o comunque a ciò ostative.
(Iniziative e spese ammissibili)
1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente Capo le iniziative proposte dai soggetti di cui all’articolo 12 finalizzate all’introduzione nell’impresa di innovazioni di prodotto, servizio e di processo e al supporto dei processi di ammodernamento degli assetti gestionali e di crescita organizzativa e commerciale, attraverso l’acquisizione di servizi specialistici nel settore creativo.
2. I servizi specialistici di cui al comma 1 devono:
a) essere erogati da imprese creative di micro, piccola e media dimensione, secondo la
classificazione contenuta nell’Allegato I al regolamento GBER, ovvero da università o enti di ricerca;
b) essere oggetto di un contratto sottoscritto dopo la presentazione della domanda di agevolazione di cui all’articolo 16 ed entro 3 mesi dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni;
c) avere ad oggetto i seguenti ambiti strategici:
- azioni di sviluppo di marketing e sviluppo del brand;
- design e design industriale;
- incremento del valore identitario del company profile;
- innovazioni tecnologiche nelle aree della conservazione, fruizione e commercializzazione di prodotti di particolare valore artigianale, artistico e creativo.
3. Il contenuto e le finalità delle prestazioni specialistiche come indicate al presente articolo, nonché le modalità organizzative adottate per il loro concreto svolgimento nel corso del rapporto, devono risultare dal contratto stipulato per l’acquisizione del servizio di cui al comma 2, lettera b).
4. Gli ambiti strategici di cui al comma 2 lettera c) saranno oggetto di ulteriori specificazioni nel provvedimento di cui all’articolo 15, comma 2.
(Agevolazioni concedibili)
1. Le agevolazioni di cui al presente Capo assumono la forma del contributo a fondo perduto, fino a copertura del 80% delle spese per l’acquisizione dei servizi specialistici nel settore creativo di cui all’articolo 13 e, comunque, per un importo massimo pari a 10.000,00 (diecimila/00) euro, fatto salvo il rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato applicabile ai sensi dell’articolo 6.
(Modalità attuative degli interventi di agevolazione)
1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello, secondo quanto stabilito dall’articolo 5 del decreto legislativo n. 123 del 1998.
2. La definizione dei termini e delle modalità per la presentazione delle domande di agevolazione a valere sulle diverse linee di azione del Fondo disciplinate dai Capi II e III è disposta con uno o più provvedimenti del Ministero, riferiti all’insieme degli interventi agevolativi o a singole linee di azione, ovvero a tematiche che identificano, eventualmente prevedendo il concorso finanziario delle Regioni, specifici ambiti settoriali, di filiera o tecnologici. Nell’ambito della predetta disciplina sono, altresì, fornite le necessarie specificazioni per la corretta attuazione degli interventi, nel rispetto di quanto disposto dal presente decreto.
3. Ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 123 del 1998, le imprese hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie. Il Ministero, sulla base dei dati trasmessi dal Soggetto gestore, comunica tempestivamente, con avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, l’avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.
4. Qualora le risorse residue non consentano l’integrale accoglimento delle spese ammissibili previste dalla domanda, le agevolazioni sono concesse in misura parziale rispetto all’ammontare delle predette spese.
5. Nel caso in cui si rendano successivamente disponibili ulteriori risorse finanziarie per la concessione delle agevolazioni di cui al presente decreto, il Ministero provvede alla riapertura dei termini per la presentazione delle domande, dandone pubblicità con le medesime modalità di cui al comma 3.
6. Ciascuna impresa può presentare, nell’ambito del presente decreto, una sola domanda di accesso alle agevolazioni nell’arco di 12 mesi, fatta salva la possibilità di presentazione di una nuova domanda di agevolazione, in caso di rigetto dell’istanza in esito alla relativa istruttoria. La richiesta di applicazione delle condizioni di cui all’articolo 11 non si considera un’autonoma domanda e non soggiace alle limitazioni previste dal presente comma.
1. Il Soggetto gestore procede all’istruttoria delle domande di agevolazione e della relativa documentazione allegata nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione, completando l’istruttoria, per ciascuna domanda, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della stessa. Qualora nel corso di svolgimento di tale attività risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli presentati dal soggetto proponente ovvero precisazioni e chiarimenti in merito alla documentazione già prodotta, il Soggetto gestore può richiederli al soggetto proponente mediante una comunicazione scritta, assegnando un termine per la loro presentazione. In tali circostanze, i termini previsti per lo svolgimento delle attività istruttorie sono sospesi fino al ricevimento dei predetti chiarimenti o delle predette integrazioni.
2. L’attività istruttoria è articolata nelle seguenti fasi:
a) verifica della completezza della documentazione presentata e dei requisiti e delle condizioni formali di ammissibilità;
b) valutazione di merito della domanda sulla base degli elementi di cui al comma 4.
3. Nell’ambito dell’attività di cui al comma 2, lettera a), il Soggetto gestore verifica il rispetto delle modalità e dei termini di presentazione delle domande, riscontra la completezza di tutti i documenti presentati e procede a verificare i requisiti soggettivi di ammissibilità di cui agli articoli 8, e 12 e, eventualmente, di cui all’articolo 11. In tale sede, il Soggetto gestore verifica, altresì, la disciplina in materia di aiuti di Stato applicabile ai sensi dell’articolo 6. La positiva conclusione delle attività di cui al comma 2, lettera a), è condizione indispensabile per proseguire con le valutazioni di cui alla lettera b) dello stesso comma 2. In caso di conclusione negativa delle suddette attività, il Soggetto gestore procede a darne comunicazione al soggetto proponente ai sensi dell’articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni.
4. Nell’ambito dell’attività di cui al comma 2, lettera b), la valutazione del Soggetto gestore è operata in funzione delle specifiche caratteristiche degli interventi previsti, rispettivamente, al Capo II e al Capo III. Ai predetti fini:
c) per le domande di accesso alle agevolazioni in forma di voucher di cui al Capo III, il Soggetto gestore valuta le caratteristiche soggettive del fruitore e del fornitore del servizio specialistico, nonché l’oggetto del servizio medesimo, al fine di verificare la sussistenza delle condizioni di agevolabilità previste dall’articolo 13 e le agevolazioni concedibili ai sensi dell’articolo 14.
5. A conclusione dell’attività istruttoria operata ai sensi dell’articolo 2, lettera b), il Soggetto gestore provvede a comunicare le risultanze istruttorie al soggetto proponente, invitando lo stesso, in caso di esito positivo, a presentare la documentazione utile alla definizione del provvedimento di concessione di cui all’articolo 17, qualora non già prodotta in precedenza. La predetta documentazione deve pervenire al Soggetto gestore nei termini definiti con il provvedimento di cui all’articolo 15, comma 2 e costituisce condizione per l’adozione del provvedimento di concessione. In caso di conclusione negativa delle attività istruttorie, il Soggetto gestore procede ai sensi del comma 3, ultimo periodo.
8. Verificata la documentazione pervenuta in riscontro alle comunicazioni formulate in esito alle attività istruttoria, il Soggetto gestore provvede ad adottare il provvedimento di concessione.
(Concessione delle agevolazioni)
1. Le agevolazioni sono concesse dal Soggetto gestore sulla base di un provvedimento di concessione, che individua il progetto imprenditoriale ammesso e l’ammontare delle agevolazioni, regola i tempi e le modalità per l’attuazione dell’iniziativa e per l’erogazione delle agevolazioni, riporta gli obblighi dell’impresa beneficiaria e i motivi di revoca.
2. L’impresa beneficiaria, nel termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento di concessione trasmessa dal Soggetto gestore, restituisce, pena la decadenza, il provvedimento di concessione controfirmato digitalmente. In caso di mancata restituzione nei termini previsti, il Soggetto gestore comunica la decadenza del provvedimento e procede al disimpegno delle agevolazioni.
(Erogazione delle agevolazioni)
5. Per gli interventi agevolati ai sensi del Capo III, l’erogazione è disposta in un’unica soluzione, su richiesta dell’impresa beneficiaria corredata di titoli di spesa quietanzati e secondo le modalità indicate dal provvedimento di cui all’articolo 15, comma 2.
6. Ulteriori specificazioni e indicazioni relative a modalità, tempi e condizioni per le erogazioni delle agevolazioni sono fornite dal Ministero con il provvedimento di cui all’articolo 15, comma 2. Con il medesimo provvedimento sono altresì definite le modalità di verifica dell’utilizzo, da parte dell’impresa beneficiaria, dell’importo delle agevolazioni erogate ai sensi del comma 3.