Il ministero delle politiche agricole ha pubblicato il regolamento operativo per la presentazione delle domande di accesso alla realizzazione di impianti fotovoltaici da installare su edifici a uso produttivo nei settori: agricolo; zootecnico; agroindustriale. Dal 27 settembre 2022 e fino al 27 ottobre 2022 gli imprenditori agricoli, le imprese agroindustriali, le cooperative agricole, possono inoltrare la domanda esclusivamente per via telematica mediante l’apposito portale disponibile nell’area clienti del sito istituzionale del GSE, inserendo le informazioni tecnico-amministrative richieste, nonché allegando la documentazione a corredo.
La misura intende sostenere gli investimenti nelle strutture produttive del settore agricolo, zootecnico e agroindustriale, al fine di rimuovere e smaltire i tetti esistenti e costruire nuovi tetti isolati, creare sistemi automatizzati di ventilazione e/o di raffreddamento e installare pannelli solari e sistemi di gestione intelligente dei flussi e degli accumulatori.
Soggetti beneficiari.
Il decreto definisce i soggetti beneficiari della misura:
– imprenditori agricoli, cioè coloro che, iscritti nella sezione speciale del registro imprese, in forma di persona fisica o giuridica, esercitano una delle seguenti attività, così come previsto dall’art. 2135 e s.m.i. del c.c.: coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse;
– imprese agroindustriali, cioè le aziende che, attive nella lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli, alla data di presentazione della Proposta sono in possesso, come codice ATECO prevalente, di uno dei codici ATECO di cui all’elenco pubblicato sul sito del Ministero.
– cooperative agricole, anche sotto forma di consorzio, cioè le società che, alla stregua dell’imprenditore agricolo, svolgono una delle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse, e risultano iscritte nella sezione speciale del registro imprese.
Non possono essere soggetti beneficiari i soggetti esonerati dalla tenuta della contabilità IVA, aventi un volume di affari annuo, riferito all’anno fiscale 2021, inferiore a euro 7.000,00 (articolo 4, comma 2, del decreto).
Intensità del Contributo.
Ai sensi dell’Allegato A del decreto, per gli interventi da realizzare nelle aziende attive nel settore della produzione primaria e in quelle attive nel settore della trasformazione di prodotti agricoli, l’intensità massima del contributo riconoscibile è pari:
– al 50% delle spese ammissibili, per gli interventi da realizzare nelle Regioni meno sviluppate; – al 40% delle spese ammissibili, per le altre Regioni.
Per gli interventi da realizzare nelle aziende attive nel settore della produzione primaria, l’intensità del contributo può essere maggiorata di 20 punti percentuali nel caso in cui:
– il soggetto beneficiario si configuri come giovane agricoltore o agricoltore insediato nei cinque anni precedenti la data della domanda di aiuto (data di presentazione della Proposta), così come risultante dalle informazioni contenute nel Registro delle Imprese;
– l’investimento ricada in zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici. L’intensità del contributo per gli interventi da realizzare nelle aziende attive nel settore della trasformazione di prodotti agricoli in non agricoli può essere maggiorata di:
– 20 punti percentuali, per gli aiuti concessi alle piccole imprese;
– 10 punti percentuali, per gli aiuti concessi alle medie imprese;
– 15 punti percentuali, per investimenti effettuati nelle “zone assistite”.
Interventi e spese ammissibili.
Per richiedere il contributo previsto dal decreto, l’impianto fotovoltaico deve essere di nuova costruzione e con potenza di picco complessiva (espressa in kWp) non inferiore a 6 kWp e non superiore a 500 kWp, determinata dalla somma delle singole potenze nominali di ciascun modulo costituente il generatore fotovoltaico misurate in Condizioni di Prova Standard (STC).
Si segnala che possono essere ammessi ai contributi previsti dal Decreto “Parco Agrisolare” esclusivamente i progetti di realizzazione di impianti fotovoltaici la cui energia elettrica prodotta sarà destinata a soddisfare il fabbisogno energetico della azienda agricola nella titolarità del Soggetto Beneficiario (cosiddetti impianti in regime di cessione parziale/autoconsumo).
Tale previsione non si applica alle aziende rientranti nella Tabella 3A dell’Allegato A del Decreto. Si specifica che i componenti principali di impianto devono essere nuovi e mai utilizzati in altri impianti fotovoltaici.
L’impianto fotovoltaico dovrà essere installato sulle coperture di fabbricati esistenti strumentali all’attività agricola, ivi compresi quelli destinati alla ricezione e all’ospitalità nell’ambito dell’attività agrituristica, che siano nella disponibilità del Soggetto Beneficiario, regolarmente accatastati alla data di invio della Proposta nel catasto dei fabbricati con annotazione, nella relativa posizione catastale e del riconoscimento della ruralità fiscale.
È inoltre consentita l’installazione dell’impianto fotovoltaico esclusivamente su serre esistenti, alla data di invio della Proposta, che risultino strumentali all’attività agricola del Soggetto Beneficiario e per le quali, secondo la normativa vigente in materia, non risulta necessario l’accatastamento. La strumentalità effettiva del fabbricato e/o della serra all’attività del Soggetto Beneficiario dovrà essere attestata tramite opportune evidenze documentali, ovvero da una relazione tecnica descrittiva.
I Soggetti Beneficiari sono tenuti a realizzare, collaudare e rendicontare gli interventi entro 18 mesi dalla data di pubblicazione del pertinente elenco dei Beneficiari di cui all’articolo 8, comma 3, del Decreto, escluse eventuali richieste di proroghe, sostenute da motivi oggettivi, accordate dal GSE di concerto con il Mipaaf.
In ogni caso, deve essere garantita la realizzazione, il collaudo e la rendicontazione degli interventi entro il 30 giugno 2026.
Spese ammissibili.
Il contributo è riconosciuto, nei limiti di spesa previsti, alle proposte per la realizzazione di impianti fotovoltaici su tetti strumentali all’attività agricola e di altri interventi complementari (ove previsti), finalizzati alla riqualificazione e/o efficientamento energetico dei fabbricati interessati. La spesa massima ammissibile per singola proposta, ivi inclusi gli eventuali interventi complementari, non può essere superiore ad € 750.000,00 (euro settecentocinquantamila/00).
Ogni singolo soggetto beneficiario può richiedere l’accesso al contributo per più progetti, ma con una spesa massima ammissibile complessiva, comunque, non superiore ad € 1.000.000,00 (euro un milione/00). Il Decreto dispone che il Soggetto Beneficiario, nell’ambito della presentazione della proposta, è tenuto a elaborare una stima delle spese a preventivo, coerentemente con le caratteristiche del progetto presentato.
Il GSE, verificata la coerenza degli importi di spesa dichiarati e l’ammissibilità della Proposta, provvede a definire l’importo del contributo che è possibile riconoscere al Soggetto Beneficiario, fermo restando che l’importo effettivo del contributo da riconoscere in fase di fine lavori verrà ridefinito sulla base dei reali costi sostenuti dal Soggetto Beneficiario e non potrà comunque essere superiore a quanto riconosciuto in fase di ammissione della Proposta.
Sono ammesse al contributo, in misura delle intensità definite al capitolo 3, le spese riferite all’intervento di installazione dell’impianto fotovoltaico, adeguatamente documentate e rendicontabili, fino a € 1500/kWp. Si specifica che ogni Proposta deve essere riferita esclusivamente al progetto di un unico impianto fotovoltaico.
Sono ammissibili al contributo le seguenti voci di spesa:
– acquisto e installazione dei componenti costituenti l’impianto fotovoltaico da realizzare, ovvero i moduli fotovoltaici, gli inverter, i software di gestione (ove richiesti), l’ulteriore componentistica (cavi, quadri, strutture di supporto, trasformatori, dispositivi di sicurezza a norma CEI, ecc.) necessaria al funzionamento dell’impianto;
– approntamento cantiere e direzione lavori;
– fornitura e posa in opera di materiali impiegati per l’esecuzione delle opere edili-murarie, gli adeguamenti impiantistici e le attrezzature di supporto per la corretta installazione e funzionalità dell’impianto nel rispetto delle normative vigenti;
– spese per lo svolgimento di adempimenti verso i soggetti competenti per la connessione e l’esercizio dell’impianto fotovoltaico alla rete elettrica; tra queste rientrano gli importi da corrispondere al Gestore di Rete territorialmente competente, gli eventuali oneri per l’adeguamento dell’infrastruttura di rete eventualmente necessario, l’assolvimento degli obblighi fiscali, se previsti dalla norma, altri oneri necessari.
In aggiunta al contributo spettante per la realizzazione dell’impianto fotovoltaico è possibile richiedere un contributo per le spese di acquisto e installazione di sistemi di accumulo di energia elettrica, fino a un limite di spesa ammissibile pari a 1.000 €/kWh, adeguatamente documentate e rendicontabili. In ogni caso, ai fini del calcolo del contributo spettante, la spesa massima ammissibile non può eccedere € 50.000,00 (euro cinquantamila/00).
Qualora siano installati dispositivi di ricarica per la mobilità sostenibile, potrà essere riconosciuta, in aggiunta ai massimali di cui ai precedenti paragrafi, una spesa complessiva fino ad un limite massimo ammissibile pari a:
– € 1.500,00 (euro millecinquecento/00) per installazione di dispositivi di ricarica wallbox di potenza complessiva non superiore ai 22 kW;
– € 4.000,00 (euro quattromila/00) per installazione di colonnine di ricarica di potenza complessiva non superiore ai 22 kW;
– € 250,00/kW, e fino a un massimo di € 15.000,00 (euro quindicimila/00) per l’installazione di dispositivi di ricarica di potenza complessiva superiore ai 22 kW.
Congiuntamente alla realizzazione dell’impianto fotovoltaico, è possibile realizzare uno o più interventi di riqualificazione edile ed energetica della copertura del manufatto sul quale lo stesso è installato.
Gli interventi complementari ammissibili ai benefici previsti dalla Misura consistono nella:
– rimozione e smaltimento dell’amianto/eternit dai tetti, in conformità alla normativa nazionale di settore vigente;
– realizzazione dell’isolamento termico dei tetti;
– realizzazione di un sistema di aerazione connesso alla sostituzione del tetto (intercapedine d’aria).
Modalità di presentazione della proposta.
I soggetti beneficiari devono presentare le proposte esclusivamente tramite il portale predisposto dal GSE.
Ai fini della richiesta di ammissione al contributo, la proposta deve essere trasmessa, pena l’inammissibilità, esclusivamente per via telematica mediante l’apposito portale “AGRISOLARE”, disponibile nell’Area Clienti del sito istituzionale del GSE, inserendo le informazioni tecnico-amministrative richieste, nonché allegando la documentazione a corredo.
Per poter accedere al Portale, il soggetto beneficiario, qualora non sia già registrato, deve preliminarmente registrarsi, al fine di creare il profilo operatore sul sito del GSE, nella sezione Area Clienti (https://areaclienti.gse.it/), e, solo dopo, richiedere il servizio “AGRISOLARE” attraverso il quale è possibile procedere alla presentazione della proposta.
Apertura e chiusura dei termini.
Le proposte, redatte in conformità alle istruzioni del regolamento operativo, dovranno essere presentate, pena l’irricevibilità, esclusivamente tramite la piattaforma informatica predisposta dal soggetto attuatore GSE all’indirizzo www.gse.it a decorrere dalle ore 12:00:00 del 27 settembre 2022 e fino alle ore 12:00:00 del 27 ottobre 2022.